Finalità ed Interventi

La Regione Campania disciplina gli interventi per la concreta realizzazione, in ambito regionale, del diritto allo studio universitario in attuazione degli artt. 3 e 34 della Carta Costituzionale, in conformità dello Statuto regionale e dei principi della legge 2 dicembre 1991, n. 390 al fine di garantire il diritto allo studio nell'ambito universitario, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale, e consentire agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i più alti gradi di istruzione, di cultura e preparazione professionale. A tal fine il Consiglio Regionale ha approvato ed il Presidente della Giunta Regionale ha promulgato la Legge regionale n. 21 del 3 settembre 2002 recante: "Norme sul diritto agli studi universitari: Adeguamento alla legge 2.12.1991, n° 390", così come successivamente modificata ed integrata.
L'attuazione del diritto allo studio avviene in conformità con gli obiettivi posti dalla programmazione annuale degli interventi approvata dalla Giunta regionale.
I servizi erogati dall’Azienda e previsti dalla Legge 390/91 recante "Norme sul diritto agli studenti universitari" sono:
a. servizi rivolti alla generalità degli studenti:
- servizio di ristorazione;
- di prossima attivazione il servizio di assistenza psicologica e Counseling agli studenti;
- ogni altra forma di servizio finalizzato all’attuazione del diritto allo studio universitario in quanto compatibile con la normativa prevista dalla Legge n.390/91, articolo 4, e con la programmazione regionale, di cui all’articolo 32 della L.R. 21/2002.

b. servizi non destinati alla generalità o attribuiti per concorso
- borse di studio;
- servizio abitativo.
- contributi per la partecipazione a programmi di studio che prevedano mobilità internazionale.

Attività part-time (art. 12 legge 21/2002 e s.m.i.) L’ADISU realizza, altresì, forme di collaborazione degli stduenti alle attività connesse ai servizi erogati (part time) nel rispetto dei principi di cui alla legge n. 390/91, articolo 13, e del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato in attuazione della legge 390/91, articolo 4.



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