PECPosta elettronica certificata
Casella di PEC dell’ADISU della SUN
L’ADISU della SUN, nel rispetto della normativa vigente, adotta un sistema di protocollo informatico dei documenti e provvede inoltre alla loro de materializzazione mediante l’acquisizione ottica.
La casella di PEC associata al registro unico di protocollo è la seguente
protocollo@pec.adisun.it
La casella accetta solamente messaggi di posta elettronica certificata.
Cos'è la PEC
La PEC è simile al servizio di posta elettronica "tradizionale", cui però sono state aggiunte delle caratteristiche tali da fornire agli utenti la certezza, a valore legale, dell’invio e della consegna (o della mancata consegna) dei messaggi e-mail al destinatario (D.P.R. 11 Febbraio 2005 n. 68).
Il sistema di Posta Certificata garantisce inoltre la certezza del contenuto: i protocolli di sicurezza utilizzati fanno si che non siano possibili modifiche al contenuto del messaggio e agli eventuali allegati.
I messaggi di posta elettronica certificata hanno lo stesso valore di una raccomandata con ricevuta di ritorno con attestazione dell'orario esatto di spedizione solo se il mittente e il destinatario utilizzano una casella PEC.
La PEC, garantisce, in caso di contenzioso, l'opponibilità a terzi del messaggio.
Questo tipo di posta è "certificata" perché i gestori del servizio, appositamente autorizzati, rilasciano sia al mittente che al destinatario ricevute che costituiscono prova legale, rispettivamente dell’avvenuta spedizione del messaggio con gli eventuali allegati e della avvenuta consegna.
Le ricevute dei gestori certificano quindi:
- che il messaggio è stato spedito;
- che il messaggio è stato consegnato;
- che il messaggio non è stato alterato.
In ogni avviso inviato dai gestori è apposto anche un riferimento temporale che certifica data ed ora di ognuna delle operazioni descritte.
I gestori inviano ovviamente avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non ci siano mai dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio.
Se il mittente dovesse smarrire le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata dal gestore per 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.
Obblighi delle Pubbliche Amministrazioni
Le amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, provvedono, ai sensi dell’articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell’Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, alla istituzione di una casella di posta certificata per ciascun registro di protocollo.
Gli indirizzi delle caselle di posta elettronica certificata attivate dalle Amministrazioni devono essere inserite, a cura delle Amministrazioni medesime, nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).